Presentazione del piano Emergo
Quando si fa riferimento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, che cosa si intende?
A tal proposito l’art.14 della legge n.68/99 stabilisce che le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
Che cosa finanzia la Regione con il Fondo per l’occupazione dei disabili?
La Regione finanzia con il Fondo, sulla base dei Piani presentati dalle Province lombarde, iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, dei relativi servizi per il collocamento mirato e della formazione professionale.
Che cosa si intende per inserimento lavorativo mirato?
Per collocamento mirato dei disabili, come stabilito all’art.2 della legge n.68/99, si intendono “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”
In che modo i Piani provinciali prevedono l’ammissibilità al finanziamento da parte della Regione?
Tramite azioni progettuali presentate sulla base di appositi dispositivi ad evidenza pubblica. I dispositivi si possono definire in progetti quadro, servizi a voucher, incentivi e sono volti a sostenere finanziariamente quattro grandi macroaree di intervento.
Quali sono i soggetti che possono presentare progetti e richiedere quindi il finanziamento?
I soggetti ammissibili alla realizzazione delle azioni promosse dal Piano provinciale variano a seconda del dispositivo e sono: A. i servizi competenti come definiti dalla L.R. 13/03 – all’art. 4 comma 1 (Centri per l’Impiego); B. i Comuni che in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa delle persone disabili; C. gli enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia orientamento e formazione, con esperienza pluriennale nel campo della disabilità; D. le Associazioni dei Disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o organismi bilaterali; E. le imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici o privati che si attivano per sostenere le azioni previste dalla Legge n. 68/99; F. le organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell’integrazione socio-lavorativa dei disabili; G. le cooperative sociali “Tipo B” ed i loro consorzi. Si rammenta che i soggetti interessati per poter essere ammessi alla presentazione dei progetti, devono essere ottemperanti rispetto a quanto previsto dalla legge n.68/99 art.17. I disabili non sono destinatari diretti dei finanziamenti del Piano Emergo.
Per eventuali chiarimenti potete contattare lo Sportello Jobdoor
